Tipologia di mascherine

Federfarma coglie l’occasione per comunicare alcuni link utili per verificare se una determinata tipologia di mascherina possa essere venduta dalle farmacie.

  • Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) Reg. CE 425/2016 (CE EN 149:2001+A1:2009) che, oltre al marchio CE, richiedono il certificato di conformità da parte di un organismo notificato, si può effettuare un controllo al link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501, che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016 e quindi verificare se il certificato sia stato emesso da un organismo notificato abilitato alla tipologia di DPI in questione.
  • Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) senza marcatura CE che devono essere validati dall’INAIL ai sensi dell’ art. 15, comma 3, D.L. 18/2020 (procedure in deroga) è possibile verificare se tali dispositivi siano stati validati sul sito internet dell’INAIL al link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html.
  • Per le mascherine ad uso medico (Mascherine chirurgiche) - Dir.93/42 - D. Lgs. 46/1997 (CE – UNI EN 14682) con marcatura CE, è possibile consultare la banca dati del Ministero della salute al link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA dove sono pubblicati i dispositivi medici messi in commercio in Italia.
  • Per le mascherine ad uso medico senza marcatura CE che devono essere validate dall’ISS mediante la procedura in deroga (art.15 D.L. 18/2020) è possibile controllare se le mascherine abbiano ottenuto il parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo da parte dell’ISS a questo indirizzo https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine
  • Per le mascherine prive del marchio CE per la collettività comunemente conosciute come “mascherine di comunità” (art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) non sussiste alcun tipo di controllo attraverso banche dati in quanto prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.